Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale) significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, insieme agli altri alunni e alla pari, senza discriminazioni; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con bisogni educativi speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

E’ necessario che la scuola operi partendo dalle capacità cognitive del singolo alunno, dai  suoi punti di forza e dalle sue potenzialità e su di essi progetti cammini di lavoro: il Piano  Educativo Individualizzato (PEI), per gli alunni con disabilità, e il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, con disturbi evolutivi specifici o in condizioni di svantaggio socio-economico, culturale e linguistico.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il 27 dicembre 2012 il MIUR ha emanato la Direttiva riguardante gli “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, finalizzata a realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in condizione di difficoltà. La Direttiva aggiunge significative indicazioni per l’integrazione, atte a completare la tradizionale certificazione di disabilità, coinvolgendo nel processo educativo tutte le componenti che ruotano intorno all’alunno.

La Direttiva del 2012 e la successiva C.M. 8 del 6/3/2013, inoltre, chiariscono ed ampliano l’area degli studenti in difficoltà indicando i seguenti gruppi di studenti con bisogni educativi speciali:

  1. alunni disabili(Legge 104/92 e precedente Legge 517/77);
  2. alunni con disturbi specifici dell’apprendimento(DSA) e/o disturbi evolutivi specifici (precedente Legge 170/2010 e Legge 53/2003);
  3. alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale ( 6/3/2013).

Ciò significa l’allargamento a tutti gli studenti in difficoltà del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, come già previsto dalla precedente legge 53/2003. In base alla normativa infatti l’espressione “area dello svantaggio scolastico” non indica solamente la presenza di studenti con deficit certificati, ma anche gli studenti che presentano, con continuità o per determinati periodi, l’esigenza di attenzioni speciali per diverse ragioni quali motivi fisici, biologici, fisiologici o anche motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 emanato ai sensi della Legge 107 del 2015 fissa le nuove regole per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art.3 della legge 104 del 1992. L’inclusione scolastica riguarda le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti rispetto ai differenti bisogni educativi; si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle scuole che l’assumono come impegno fondamentale.

Atto di indirizzo del dirigente scolastico per il potenziamento dell’ inclusione degli alunni disabili